UNIONI CIVILI
1. Trascrizione in Italia di provvedimento straniero già esistente
A seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni transitorie (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nr. 144 del 23.07.2016) della L. 76/2016 il cittadino italiano che abbia già contratto all’estero secondo la legge locale un matrimonio o un’unione civile con persona dello stesso sesso ha l’obbligo di provvedere alla trascrizione in Italia del provvedimento straniero.
I residenti nel territorio della Repubblica di Bulgaria potranno presentare la richiesta di trascrizione dietro presentazione della documentazione prevista, allo sportello della Cancelleria Consolare.
2. Costituzione di unione civile presso la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Sofia.
Le disposizioni transitorie di cui sopra hanno reso possibile la costituzione di un’unione civile anche presso l’Ufficio consolare italiano all’estero competente per il luogo di residenza del cittadino iscritto all’AIRE. La procedura prevede due momenti separati per i quali gli interessati dovranno aver fissato un appuntamento: la richiesta di costituzione dell’unione civile. Unitamente alla costituzione dell’unione civile, gli interessati potranno presentare eventuali accordi relativi alla scelta del cognome e al regime patrimoniale dei beni.
CONVIVENZE DI FATTO
La convivenza di fatto regolata dalla legge n. 76/2016 ha una natura diversa dalle unioni civili e non modifica lo stato civile delle parti ma è disciplinata esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento anagrafico.
Il cittadino italiano residente all’estero può dichiarare la “convivenza di fatto” con persona dello stesso sesso o di sesso diverso residente allo stesso indirizzo estero presso l’Ufficio consolare competente per residenza. In seguito alla trasmissione della dichiarazione di “convivenza di fatto”, il Comune italiano potrà rilasciare una certificazione di istituzione di famiglia anagrafica.
Presso l’Ufficio consolare il cittadino italiano residente all’estero può stipulare il “contratto di convivenza” previsto dal comma 50 della legge n. 76/2016 o chiedere l’autenticazione delle sottoscrizioni in calce al contratto stesso. Il contratto di convivenza ha contenuto esclusivamente patrimoniale ed è regolato dalla legge italiana solo se i contraenti sono entrambi cittadini italiani o risiedono in Italia; se i due contraenti hanno diversa nazionalità e risiedono in un Paese estero, la legge applicabile sarà quella di tale Paese.