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Informazioni relative al cognome ed al nome del proprio figlio

COGNOME
A seguito di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 286/2016, a partire dal 29 dicembre 2016 anche gli atti di nascita stranieri di figli di genitori entrambi esclusivamente italiani, presentati per la trascrizione in Italia, che già rechino il cognome materno IN AGGIUNTA a quello paterno diventano ricevibili nell’ordinamento italiano, purché accompagnati da prova della comune volontà dei genitori in tal senso. Tale espressione di volontà, se non esplicitamente riportata nell’atto di nascita straniero o in un atto disgiunto rilasciato dalle Autorità locali, potrà essere espressa presso l’Ufficio consolare.

NOME
Ai sensi dell’art. 34 del DPR 396/2000, è vietato imporre al proprio figlio lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. I nomi stranieri devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con estensione alle lettere J, K, X, Y, W. Se il genitore intende dare al bambino un nome in violazione ai divieti stabiliti, l’ufficiale dello stato civile del Comune lo avverte del divieto e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, forma l’atto e ne dà immediata notizia al Procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi, anche separati, e comunque non superiori a tre.