I servizi consolari sono erogati secondo principi di eguaglianza, imparzialità, efficienza e trasparenza. I Consolati, oltre a tutelare gli interessi italiani fuori dai confini nazionali, assicurano a tutti i connazionali tutela in caso di violazione dei loro diritti fondamentali e di limitazione o privazione della loro libertà personale. Detta tutela può riguardare, ad esempio, i casi di decesso, incidente, malattia grave, arresto o detenzione, atti di violenza, assistenza in caso di crisi grave (catastrofi naturali, disordini civili, conflitti armati, ecc.), rilascio di documenti di viaggio d’emergenza causa perdita o furto del passaporto.
Il cittadino italiano può esprimere una valutazione del servizio ricevuto dalla Rappresentanza diplomatico-consolare su un apposito registro pubblico disponibile in ogni Sede.
Cliccare sulle voci di menù a destra per accedere alle informazioni sui servizi offerti da questo consolato.
Ulteriori informazioni sono a reperibili sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – MAECI https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/
Clicca qui per scaricare il tariffario degli atti più comunemente rilasciati dalla Cancelleria Consolare di Sofia.
Avviso pratiche AIRE (Anagrafica Italiani Residenti Estero)
Le domande di iscrizione Aire e le comunicazioni di aggiornamento di indirizzo nella stessa Circoscrizione consolare possono essere gestite direttamente dagli interessati grazie al portale FAST IT.
Per una rapida gestione delle istanze, si invitano tutti i connazionali ad utilizzare FAST IT.
Avviso istanze di passaporto
Il passaporto può essere richiesto alla Cancelleria consolare di Sofia dai cittadini residenti nella Circoscrizione Consolare oppure, in casi particolari, dai non residenti solo e soltanto per comprovati e documentati motivi. In quest’ultimo caso sarà necessario acquisire preventivamente la delega espressa da parte dell’Ufficio competente per residenza, che potrebbe richiedere tempi più lunghi.
Il rilascio del passaporto è sempre subordinato ad una verifica presso la Questura competente e quindi non è mai a vista ma richiede il tempo necessario per ottenere la verifica.
Dal novembre 2009 non è più possibile iscrivere i figli minori sul passaporto dei genitori e quindi il connazionale minore, fin dalla nascita, può ottenere il rilascio di un passaporto. Inoltre, dal 26 giugno 2012, i minori possono viaggiare solo con un proprio passaporto anche se sono iscritti sul passaporto dei genitori.
Avviso istanze di cittadinanza
Il novellato art. 9-bis della legge 91/92, sempre a decorrere dal 5 ottobre 2018, ha modificato l’importo del contributo cui sono soggette le istanze e le dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, introdotto dall’art. 1 della Legge n. 94/2009, elevandolo da euro 200 (duecento) a euro 250 (duecentocinquanta). Pertanto, per le istanze presentate a partire dal 5 ottobre 2018 incluso, non in regola con il versamento, dovrà essere richiesta l’integrazione di euro 50 (cinquanta). Tutte le domande inoltrate prima di tale data – seppur “accettate con riserva” – ricadono nella normativa previgente.
Le domande inoltrate prima del 5 ottobre 2018 ricadono nella normativa previgente.
Riconoscimenti iure sanguinis
Il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis è da intendersi confermato in 730 giorni anche nei casi di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1948. Nessuna modifica risulta introdotta rispetto alla durata dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Naturalizzazioni
Termine procedimentale.
Al riguardo, il Ministero dell’Interno ha ribadito che il termine di definizione dei procedimenti di concessione della cittadinanza di cui agli artt. 5 e 9 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, è elevato a quarantotto mesi dalla data di presentazione dell’istanza. Tale termine si applica ai procedimenti in corso, cioè non ancora definiti al 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Decreto n. 113 citato), sia che il previgente termine biennale sia decorso, sia che esso non risulti ancora spirato.
Requisiti linguistici
La legge di conversione (in vigore dal 4 dicembre 2018) ha introdotto l’art. 9.1 alla legge 5 febbraio 1992, n. 91. Detta disposizione prevede, quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 della suddetta legge, il possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue. L’accertamento di detto requisito va effettuato attraverso l’acquisizione di:
- Un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario; ovvero
- Una certificazione rilasciata da un ente certificatore.
Al momento possono considerarsi sicuramente enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):
- L’Università per stranieri di Siena
- L’Università per stranieri di Perugia
- L’Università Roma Tre
- La Società Dante Alighieri.
Potranno, pertanto, essere considerate valide ai sensi della norma citata le certificazioni di livello non inferiore a B1 rilasciate dai suddetti enti, eventualmente in regime di collaborazione con i locali Istituti italiani di cultura.
Tale requisito trova applicazione a decorrere dal 4 dicembre 2018, e quindi per le istanze presentate a partire da tale data. Non è, invece, richiesto per i procedimenti avviati precedentemente e già in corso.
Abrogazione del silenzio-assenso
Il d.l. 113 ha abrogato la disposizione dell’art. 8 comma 2 della Legge n. 91/1992, che precludeva il rigetto dell’istanza di conferimento della cittadinanza per matrimonio una volta decorso il biennio dalla presentazione della domanda. Pertanto non più configurabile il silenzio-assenso da parte dell’Amministrazione sulla istanza del cittadino straniero coniugato con cittadino italiano allo scadere del termine, mentre è fatto salvo il potere di diniego del nostro status civitatis, da parte del competente Dicastero, anche dopo lo spirare del limite temporale.
Avviso: Assistenza sanitaria in Bulgaria per i cittadini in possesso di assicurazione sanitaria UE (leggi la nota).
Avviso consolare: Attribuzione cognome materno