Trascrizione in Italia dell’atto di matrimonio formato all’estero tra cittadino/a italiano/a e cittadino/a straniero/a, o tra cittadini italiani
Per avere valore in Italia, il matrimonio celebrato all’estero deve essere trascritto presso il Comune italiano competente, ovvero il Comune di ultima residenza o di iscrizione all’A.I.R.E.
In caso di atti di matrimonio stranieri relativi a cittadini italiani nati all’estero, prima di richiedere la trascrizione del proprio atto di matrimonio, è necessario accertarsi che l’atto di nascita straniero sia stato trascritto presso un Comune italiano.
Prima di poter trascrivere un atto di matrimonio, occorre inoltre tassativamente far trascrivere, presso il Comune italiano competente, eventuali matrimoni precedenti e i relativi atti di divorzio.
Modalità di presentazione della richiesta di trascrizione
La trascrizione degli atti di matrimonio stranieri può essere richiesta direttamente dagli interessati al Proprio Comune di residenza (Ufficio di Stato Civile) oppure alla Rappresentanza diplomatico – consolare competente per il luogo di celebrazione del matrimonio o di residenza.
Per i matrimoni celebrati in Bulgaria, l’istanza può essere presentata all’Ambasciata d’Italia a Sofia nelle seguenti modalità:
a) Per posta all’indirizzo dell’Ambasciata d’Italia a Sofia – Cancelleria consolare, ul. Shipka n.2, 1000 Sofia;
b) per il tramite del Consolato onorario competente per località di residenza [cliccare qui]
Per i matrimoni celebrati in Paesi terzi, si prega di contattare la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Sofia per verificare la procedura da applicare.
Documenti da presentare per la trascrizione in Italia:
- Richiesta trascrizione dell’atto di matrimonio redatta su apposito formulario: MODULO;
- Atto di matrimonio bulgaro rilasciato dal comune bulgaro in originale su modello plurilingue ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976. I nomi dei cittadini italiani in alfabeto latino devono corrispondere al documento d’identità italiano;
- Documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei coniugi (carta d’identità italiana, passaporto italiano o certificato di cittadinanza italiana);
- Fotocopia del documento di identità di entrambi i coniugi.
N.B. L’ATTO DI MATRIMONIO RILASCIATO IN LINGUA BULGARA E NON SU MODELLO PLURILINGUE (DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI MATRIMONIO) deve essere munito di:
- Apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1961
- Traduzione in italiano legalizzata dalle Autorità bulgare (servizio offerto da agenzie di traduzioni operanti in Bulgaria)
Il servizio di trascrizione dell’atto di matrimonio è gratuito.
Il regime patrimoniale del matrimonio
In Italia, il regime patrimoniale legale dei coniugi è la comunione di beni. Tuttavia, i coniugi possono optare per la separazione dei beni sia in sede di celebrazione del matrimonio che successivamente tramite apposito atto notarile.
Se i coniugi hanno scelto la separazione dei beni durante la celebrazione del matrimonio, per la relativa trascrizione in Italia è sufficiente produrre l’atto integrale di matrimonio con l’Apostille e la traduzione in italiano legalizzata dalle Autorità bulgare.
Nel caso in cui la scelta del regime di separazione dei beni sia stata effettuata all’estero con atto notarile in seguito al matrimonio, sarà necessario produrre l’atto notarile in originale munito di:
- Apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1961
- traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale con relativa legalizzazione delle Autorità bulgare (servizio offerto da agenzie di traduzione in loco)
- vidimazione prevista ai sensi dell’art.33 del D.P.R. 445/2000 da parte della Cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia a Sofia (servizio a pagamento e su appuntamento).