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Trascrizione atti di nascita

La legge di conversione N. 74/2025 di conversione del decreto-legge N. 36/2025 ha riformato la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è qui disponibile (inserire link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91!vig=)

Pertanto, in base alla nuova legge n. 91 del 1992 è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):

  • il minore nato in Italia in qualsiasi data da genitore italiano;
  • il minore che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
  • il minore che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis
  1. ISTANZE PERVENUTE ENTRO IL 27 MARZO 2025

Solo le domande di trascrizione di atti di nascita presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la normativa precedente.

Per domande “presentate” si intende:

Le istanze di trascrizione di atti di nascita spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra indicato;

Le istanze di trascrizione di atti di nascita spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e protocollate in arrivo dall’Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;

In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.

B – ISTANZE PERVENUTE DAL 28 MARZO 2025

In base alle nuove disposizioni il minore nato all’estero da genitore/i italiano/i è cittadino italiano se:

  • un genitore ha esclusivamente la cittadinanza italiana (da dimostrare con certificati ufficiali rilasciati dalle autorità straniere: es. certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia alla cittadinanza straniera, certificato di non iscrizione alle liste elettorali)
  • un nonno/nonna ha al momento della nascita del minore – o aveva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana (da dimostrare con certificati ufficiali rilasciati dalle autorità straniere: es. certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia alla cittadinanza straniera, certificato di non iscrizione alle liste elettorali)
  • il minore non possiede e non può possedere un’altra cittadinanza (inclusi i casi di cittadinanza straniera trasmessa automaticamente o per nascita nel territorio straniero). IMPORTANTE: Anche se i genitori decidono di non registrare il figlio per l’altra cittadinanza, il minore viene comunque considerato cittadino straniero se ha diritto a ottenerla automaticamente → in questo caso, la cittadinanza italiana non si trasmette.
  • il genitore italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a ( da dimostrare con certificato storico di residenza da richiedere al Comune/i italiano/i dove si è risieduto). Nota bene: Non ha rilevanza la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.

Si raccomanda di inviare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore esclusivamente se in possesso dei requisiti.

Questa Ambasciata emetterà formale provvedimento di preavviso di diniego in presenza di domande inviate incomplete.

Qualora non si rientri in una delle categorie sopra esposte, si raccomanda di leggere le informazioni alla pagina “DICHIARAZIONE DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER I MINORI STRANIERI FIGLI DI CITTADINI ITALIANI PER NASCITA (IURE SANGUINIS)”, procedura che in alcuni casi permette l’acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge.

Modalità di presentazione della richiesta di trascrizione

La richiesta può essere presentata direttamente al proprio Comune di residenza o di iscrizione AIRE in Italia (Ufficio di Stato Civile), oppure all’Ambasciata d’Italia a Sofia nelle seguenti modalità:

a) Per posta all’indirizzo dell’Ambasciata d’Italia a Sofia – Cancelleria consolare, ul. Shipka n.2, 1000 Sofia;

b) Per il tramite del Consolato onorario competente per località di residenza [cliccare qui]

Per i nati in Paesi terzi, si prega di contattare la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata d’Italia a Sofia per verificare la procedura da applicare.

Documenti da presentare per la trascrizione in Italia:

  1. Richiesta trascrizione dell’atto di nascita redatta su apposito formulario: MODULO;
  2. Atto di nascita rilasciato dal Comune bulgaro in originale su modello plurilingue ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976. I nomi in alfabeto latino devono corrispondere al documento d’identità italiano;
  3. Documentazione che prova il possesso di uno dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 o 4 del paragrafo B;
  4. Fotocopia del documento di identità di entrambi i genitori.

N.B. L’ATTO DI NASCITA RILASCIATO IN BULGARO E NON SU MODELLO PLURILINGUE (DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI NASCITA) deve essere munito di:

  • Apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1961
  • Traduzione in italiano legalizzata dalle Autorità bulgare (servizio offerto da agenzie di traduzioni operanti in Bulgaria)

Il servizio di trascrizione dell’atto di nascita è gratuito.

TRASCRIZIONE DI ATTO DI NASCITA FUORI DAL MATRIMONIO

Per poter richiedere la trascrizione in Italia dell’atto di nascita del proprio figlio, presentando la documentazione di cui sopra, occorre che il proprio matrimonio, se avvenuto antecedentemente alla nascita del figlio e celebrato all’estero, sia trascritto. Se invece il bambino riporta il cognome paterno ed è nato fuori dal matrimonio, è necessario presentare l’atto di nascita con l’annotazione dell’avvenuto riconoscimento del minore da parte del padre.

Tale riconoscimento può anche essere contenuto in un atto separato, formato successivamente alla nascita, presso il locale Ufficiale di stato civile o un notaio.
Per essere valido in Italia il riconoscimento effettuato all’estero secondo la normativa locale  deve rispettare le condizioni previste dal nostro Ordinamento (art. 250 e seguenti Codice civile) e deve essere contenuto in un atto debitamente legalizzato e tradotto in italiano (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti).

Qualora l’atto di riconoscimento straniero, risultante dall’atto di nascita o da atto separato, non risulti conforme ai requisiti contemplati dalla sopra citata normativa, sarà necessario effettuare il riconoscimento di figlio presso l’Ufficio consolare competente con un verbale ad hoc che andrà ad integrare l’atto di nascita da trascrivere (servizio su pagamento e previo appuntamento).
Il riconoscimento di figlio può risultare anche da una sentenza straniera che, qualora rispondente ai requisiti previsti dalla Legge n.218/1995, potrà essere riconosciuta in Italia.

ATTRIBUZIONE COGNOME E NOME

COGNOME

In seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 ottobre 2008, l’atto di nascita di un cittadino italiano formato in uno Stato Membro dell’Unione Europea viene trascritto in Italia riportando il cognome attribuito in base alle leggi di quello stesso Stato, anche laddove in esso sia vigente una disciplina del cognome difforme da quella prevista dall’ordinamento italiano.

NOME

Ai sensi dell’art. 34 del DPR 396/2000, è vietato imporre al proprio figlio lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. I nomi stranieri devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con estensione alle lettere J, K, X, Y, W. Se il genitore intende dare al bambino un nome in violazione ai divieti stabiliti, l’ufficiale dello stato civile del Comune lo avverte del divieto e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, forma l’atto e ne dà immediata notizia al Procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o più elementi, anche separati, e comunque non superiori a tre. A tal fine, si ritiene opportuno consigliare ai genitori di evitare di imporre ai propri figli nomi che possono trarre in equivoco circa il sesso degli stessi.

  • §§§§

Con l’entrata in vigore, il 3 dicembre 2024, della Legge 4 novembre 2024 n. 169, il reato di surrogazione di maternità commesso da cittadino italiano è perseguibile anche all’estero e punito ai sensi della legge italiana. Ciò indipendentemente dal fatto che la relativa pratica sia consentita nel paese estero in cui ha avuto luogo. Al reato di surrogazione di maternità si applica la pena prevista dall’art. 12, comma 6, della Legge 19 febbraio 2004 n. 40, che già lo prevedeva e sanzionava sul territorio nazionale.

Si attira pertanto l’attenzione degli utenti sulla circostanza che, in applicazione dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 2011 n. 71, l’Autorità consolare cui venga presentato l’atto di nascita di un bambino che risulti, o si possa presumere, essere nato mediante surrogazione di maternità, sarà tenuta a comunicare alla competente Autorità giudiziaria nazionale la relativa ipotesi di reato, in concomitanza con l’invio dell’atto stesso al Comune italiano di riferimento.