{"id":7718,"date":"2024-03-04T09:46:41","date_gmt":"2024-03-04T07:46:41","guid":{"rendered":"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/?p=7718"},"modified":"2024-03-06T14:50:50","modified_gmt":"2024-03-06T12:50:50","slug":"informazioni-generali-sul-voto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2024\/03\/informazioni-generali-sul-voto\/","title":{"rendered":"Informazioni generali sul voto"},"content":{"rendered":"<p>La legge 459\/2001 sull\u2019esercizio del diritto di voto all\u2019estero non si applica alle elezioni europee, che sono regolate dalla <strong>legge 24 gennaio 1979, n.18<\/strong> e successive modificazioni.<\/p>\n<p>Alle elezioni europee non si applica quindi il sistema del voto per corrispondenza: <strong>gli elettori italiani<\/strong> aventi diritto e stabilmente residenti nei Paesi dell\u2019Unione Europea, <strong>possono infatti recarsi presso le apposite sezioni elettorali istituite in loco dalla nostra rete diplomatico-consolare.<\/strong><\/p>\n<p>Ai sensi del Decreto Legge 24 giugno 1994, n. 408, possono votare all\u2019estero per l\u2019elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo spettanti all\u2019Italia:<\/p>\n<p>\u2013 <strong>i cittadini italiani residenti<\/strong> in uno Stato membro dell\u2019Unione europea e iscritti all\u2019AIRE, che non abbiano optato per il voto in favore dei candidati del Paese UE di residenza;<\/p>\n<p>\u2013 <strong>i cittadini italiani e i familiari con essi conviventi che si trovano temporaneamente in un Paese membro<\/strong> dell\u2019UE per motivi di studio o di lavoro, presentando alla rappresentanza consolare competente per il luogo di temporaneo domicilio una domanda indirizzata al Sindaco del Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti. La richiesta deve essere presentata entro l\u2019ottantesimo giorno antecedente l\u2019ultimo giorno delle votazioni.<\/p>\n<p>Entro il 15\u00ba giorno precedente la data delle votazioni in Italia il Ministero dell\u2019Interno italiano invier\u00e0 direttamente agli elettori il certificato elettorale personalizzato, contenente l\u2019indicazione del seggio presso il quale votare, la data e l\u2019orario di apertura del seggio.<\/p>\n<p><strong>Opzione in favore dei candidati locali al Parlamento Europeo<\/strong>.<\/p>\n<p>Gli elettori italiani residenti all\u2019estero possono anche optare, entro i termini previsti dalla legge, per il voto a favore dei candidati del Paese di residenza; in tal caso voter\u00e0 presso i seggi istituiti dalle autorit\u00e0 del Paese membro di residenza estera. Si ricorda che per la normativa tedesca, l\u2019opzione ha carattere permanente: vale a dire che una volta esercitata rimane valida per tutte le consultazioni successive, fino a formale revoca da esercitarsi sempre presso il Comune tedesco di residenza.<\/p>\n<p><strong>Voto in Italia:<\/strong> l\u2019elettore italiano residente all\u2019estero o temporaneamente all\u2019estero per motivi di studio o lavoro (che abbia presentato domanda di voto all\u2019estero nei termini previsti), se rientra in Italia, pu\u00f2 <strong>votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne esplicita richiesta, entro il giorno precedente quello della votazione, al Sindaco del suddetto Comune<\/strong>, esibendo il certificato elettorale a lui inviato dal Ministero dell\u2019Interno presso il domicilio estero .<\/p>\n<p><strong>Divieto del doppio voto:<\/strong> Nessuno pu\u00f2 votare pi\u00f9 di una volta nel corso delle stesse elezioni (art. 4, c. 1 della Direttiva 93\/109\/CE del Consiglio europeo, del 6 dicembre 1993, relativa alle modalit\u00e0 di esercizio del diritto di voto e di eleggibilit\u00e0 alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell\u2019Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini). <strong>Gli elettori in possesso di pi\u00f9 cittadinanze UE possono esercitare il loro diritto di voto per uno solo degli Stati di cui sono cittadini.<\/strong> In pratica essi possono scegliere per quali candidati esprimere il loro voto, senza necessariamente esercitare un\u2019opzione espressa, ma<strong> non possono in alcun caso votare pi\u00f9 volte, pena le sanzioni penali previste dalle norme di ogni singolo Paese.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La legge 459\/2001 sull\u2019esercizio del diritto di voto all\u2019estero non si applica alle elezioni europee, che sono regolate dalla legge 24 gennaio 1979, n.18 e successive modificazioni. 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