{"id":946,"date":"2023-11-02T12:14:53","date_gmt":"2023-11-02T10:14:53","guid":{"rendered":"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/?page_id=946"},"modified":"2023-11-02T12:46:19","modified_gmt":"2023-11-02T10:46:19","slug":"unioni-civili-e-convivenze-di-fatto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/unioni-civili-e-convivenze-di-fatto\/","title":{"rendered":"Unioni civili e convivenze di fatto"},"content":{"rendered":"<p><strong>UNIONI CIVILI<\/strong><\/p>\n<p>1. Trascrizione in Italia di provvedimento straniero gi\u00e0 esistente<br \/>\nA seguito dell&#8217;entrata in vigore delle disposizioni transitorie (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nr. 144 del 23.07.2016) della L. 76\/2016 il cittadino italiano che abbia gi\u00e0 contratto all&#8217;estero secondo la legge locale un matrimonio o un&#8217;unione civile con persona dello stesso sesso ha l&#8217;obbligo di provvedere alla trascrizione in Italia del provvedimento straniero.<br \/>\nI residenti nel territorio della Repubblica di Bulgaria potranno presentare la richiesta di trascrizione dietro presentazione della documentazione prevista, allo sportello della Cancelleria Consolare.<\/p>\n<p>2. Costituzione di unione civile presso la Cancelleria Consolare dell\u2019Ambasciata d\u2019Italia a Sofia.<br \/>\nLe disposizioni transitorie di cui sopra hanno reso possibile la costituzione di un&#8217;unione civile anche presso l&#8217;Ufficio consolare italiano all&#8217;estero competente per il luogo di residenza del cittadino iscritto all&#8217;AIRE. La procedura prevede due momenti separati per i quali gli interessati dovranno aver fissato un appuntamento: la\u00a0<a href=\"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/formulario_unione_civile.docx\">richiesta di costituzione dell&#8217;unione civile<\/a>. Unitamente alla costituzione dell&#8217;unione civile, gli interessati potranno presentare eventuali accordi relativi alla scelta del cognome e al regime patrimoniale dei beni.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>CONVIVENZE DI FATTO<\/strong><\/p>\n<p>La convivenza di fatto regolata dalla legge n. 76\/2016 ha una natura diversa dalle unioni civili e non modifica lo stato civile delle parti ma \u00e8 disciplinata esclusivamente nell\u2019ambito dell\u2019ordinamento anagrafico.<br \/>\nIl cittadino italiano residente all\u2019estero pu\u00f2 dichiarare la \u201cconvivenza di fatto\u201d con persona dello stesso sesso o di sesso diverso residente allo stesso indirizzo estero presso l\u2019Ufficio consolare competente per residenza. In seguito alla trasmissione della dichiarazione di \u201cconvivenza di fatto\u201d, il Comune italiano potr\u00e0 rilasciare una certificazione di istituzione di famiglia anagrafica.<br \/>\nPresso l\u2019Ufficio consolare il cittadino italiano residente all\u2019estero pu\u00f2 stipulare il \u201ccontratto di convivenza\u201d previsto dal comma 50 della legge n. 76\/2016 o chiedere l\u2019autenticazione delle sottoscrizioni in calce al contratto stesso. Il contratto di convivenza ha contenuto esclusivamente patrimoniale ed \u00e8 regolato dalla legge italiana solo se i contraenti sono entrambi cittadini italiani o risiedono in Italia; se i due contraenti hanno diversa nazionalit\u00e0 e risiedono in un Paese estero, la legge applicabile sar\u00e0 quella di tale Paese.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"UNIONI CIVILI 1. 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