{"id":845,"date":"2023-10-27T15:37:17","date_gmt":"2023-10-27T12:37:17","guid":{"rendered":"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/?page_id=845"},"modified":"2023-10-27T15:43:12","modified_gmt":"2023-10-27T12:43:12","slug":"sottrazione-internazionale-di-minore","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/minori-italiani-allestero\/sottrazione-internazionale-di-minore\/","title":{"rendered":"Sottrazione internazionale di minore"},"content":{"rendered":"<p><strong>LINK<\/strong><\/p>\n<p>Ufficio di Riferimento Ministero Affari Esteri:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.esteri.it\/MAE\/IT\/Ministero\/Struttura\/DGItalianiEstero\/\">D.G.IT. &#8211; UFFICIO IV<\/a><br \/>\nLink sito Ministero Affari Esteri:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.esteri.it\/MAE\/IT\/Italiani_nel_Mondo\/ServiziConsolari\/Minori\/\">Minori<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>CONTATTI<\/strong><\/p>\n<p>Indirizzo e-mail ufficio consolare Ambasciata di Sofia:\u00a0<a href=\"mailto:consolare.sofia@esteri.it\">consolare.sofia@esteri.it<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORE<\/strong><\/p>\n<p>Con l\u2019espressione <strong>&#8220;sottrazione internazionale di minori&#8221;<\/strong><span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span>si indica la situazione in cui un minore:<\/p>\n<ul>\n<li>viene illecitamente condotto all\u2019estero ad opera di uno dei genitori che non esercita la potest\u00e0 esclusiva, senza alcuna autorizzazione;<\/li>\n<li>non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale a seguito di un soggiorno all\u2019estero.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La fattispecie di cui sopra si presenta con frequenza maggiore quando la rottura del nucleo familiare insorge in unioni tra persone di diversa nazionalit\u00e0, cultura, tradizioni oltre che ordinamento giuridico. Anche la crescente mobilit\u00e0 delle persone e l\u2019aumento delle unioni di fatto incidono sul fenomeno.<\/p>\n<p><strong>Nell\u2019ottica di prevenire la sottrazione di un minore, nei casi di coppie miste \u00e8 opportuno:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>informarsi sulle disposizioni in materia di affidamento e diritto di visita vigenti nellostato di appartenenza (o di residenza) dell\u2019altro genitore;<\/li>\n<li>far riconoscere, ove possibile, nello Stato di appartenenza (o residenza) dell\u2019altro genitore l\u2019eventuale provvedimento di affidamento del minore in proprio favore ottenuto in Italia (o nel Paese di residenza), ovvero avviare direttamente in quello Stato analoga procedura;<\/li>\n<li>se per un qualche motivo il minore deve recarsi all\u2019estero, far sottoscrivere dall\u2019altro genitore un impegno di rientro in Italia alla data stabilita;<\/li>\n<li>chiedere al giudice tutelare di vietare l\u2019espatrio del genitore straniero senza il consenso dell\u2019altro, allorch\u00e9 si sia ottenuta la custodia legale del minore e verificare che il divieto risulti iscritto nelle liste di frontiera;<\/li>\n<li>verificare che il genitore non affidatario non abbia ottenuto l\u2019iscrizione del figlio sul proprio passaporto senza consenso, allorch\u00e9 l\u2019affidamento sia congiunto, o che non abbia ottenuto un passaporto di altra nazionalit\u00e0 per il minore.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Premesso che la sottrazione e il trattenimento all\u2019estero di minore costituisce ipotesi di reato in base agli artt. 574, 574 bis e 605 del Codice penale, la<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><strong>competenza del Ministero degli Affari Esteri (DGIT \u2013 Direzione Generale per gli Italiani all\u2019estero) e delle Rappresentanze diplomatico-consolari in caso di minore italiano illecitamente condotto all\u2019estero \u00e8<\/strong>:<\/p>\n<p>a)<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><strong>primaria<\/strong>, se lo Stato in cui il minore \u00e8 stato condotto non aderisce alla Convenzione dell\u2019Aja del 1980 e\/o<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><strong>non<\/strong><span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span>\u00e8 destinatario del Regolamento (CE) n. 2201\/2003. In questo caso il Ministero:<\/p>\n<ul>\n<li>individua le linee di azione pi\u00f9 idonee per la sua soluzione;<\/li>\n<li>fornisce informazioni e assistenza al cittadino italiano;<\/li>\n<li>attiva le Rappresentanze diplomatico-consolari al fine di esperire azioni in loco (visita consolare al minore italiano, dialogo con le autorit\u00e0 locali e rappresentazione del caso);<\/li>\n<\/ul>\n<p>b)<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><strong>di sostegno<\/strong><span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span>all\u2019azione del Ministero della Giustizia, se lo Stato in cui il minore \u00e8 stato condotto<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><strong>aderisce<\/strong><span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span>alla Convenzione dell\u2019Aja del 1980 e\/o \u00e8 destinatario del Regolamento (CE) n. 2201\/2003. In tale caso la competenza primaria \u00e8 del Dipartimento Giustizia Minorile del Ministero di Giustizia, in veste di<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><strong>Autorit\u00e0 Centrale italiana<\/strong>, preposta ad investire del caso segnalato la omologa Autorit\u00e0 Centrale straniera.<\/p>\n<p>L\u2019Autorit\u00e0 Centrale, con la quale la DGIT intrattiene una costante collaborazione, pu\u00f2 essere attivata dal cittadino per avviare:<\/p>\n<ul>\n<li>la procedura di restituzione del minore;<\/li>\n<li>la procedura del diritto di visita al figlio sottratto da parte del genitore non affidatario.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Sia in caso di competenza diretta che sussidiaria, le Rappresentanze diplomatico-consolari in stretto accordo con la DGIT possono<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>sensibilizzare Autorit\u00e0 od organismi locali;<\/li>\n<li>seguire l\u2019azione delle Autorit\u00e0 di Polizia per ricercare il minore sottratto;<\/li>\n<li>effettuare tentativi di conciliazione tra le parti e provvedere ad effettuare visite consolari al minore conteso;<\/li>\n<li>fornire i nominativi di legali localmente noti;<\/li>\n<li>presenziare alle udienze in qualit\u00e0 di uditore qualora ritenuto opportuno dal legale di parte, compatibilmente con le leggi e l\u2019ordinamento locali;<\/li>\n<li>esercitare i poteri di giudice tutelare nella persona del Console;<\/li>\n<li>sostenere l\u2019azione dell\u2019Autorit\u00e0 Centrale, con la quale la DGIT intrattiene una costante collaborazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>L\u2019Autorit\u00e0 consolare<\/strong><span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span>pu\u00f2 anche effettuare una<span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span><strong>visita consolare<\/strong><span class=\"Apple-converted-space\">\u00a0<\/span>al minore all\u2019estero, soprattutto nei casi in cui il genitore che ha subito la sottrazione non riesca ad avere contatti con il figlio.<\/p>\n<p><strong>La funzione essenziale della visita consolare<\/strong>, che deve essere comunque accordata dal genitore sottrattore presso cui si trova di fatto il minore od ottenuta tramite la mediazione delle autorit\u00e0 locali, \u00e8 quella di:<\/p>\n<ul>\n<li>verificare le condizioni di vita e di salute del minore italiano, nell\u2019interesse superiore dello stesso;<\/li>\n<li>acquisire informazioni sul contesto sociale, ambientale e parentale in cui vive il minore, a seguito del suo sradicamento dalla residenza abituale in Italia, o a seguito del suo ritorno nel Paese di residenza abituale.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"LINK Ufficio di Riferimento Ministero Affari Esteri:\u00a0D.G.IT. &#8211; UFFICIO IV Link sito Ministero Affari Esteri:\u00a0Minori &nbsp; CONTATTI Indirizzo e-mail ufficio consolare Ambasciata di Sofia:\u00a0consolare.sofia@esteri.it &nbsp; SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORE Con l\u2019espressione &#8220;sottrazione internazionale di minori&#8221;\u00a0si indica la situazione in cui un minore: viene illecitamente condotto all\u2019estero ad opera di uno dei genitori che non esercita [&hellip;]","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"parent":788,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-845","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/845","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=845"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/845\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":850,"href":"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/845\/revisions\/850"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/788"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=845"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}