{"id":10217,"date":"2025-02-13T14:21:27","date_gmt":"2025-02-13T12:21:27","guid":{"rendered":"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/?page_id=10217"},"modified":"2025-09-26T15:38:43","modified_gmt":"2025-09-26T12:38:43","slug":"trascrizione-atti-di-nascita","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/trascrizione-atti-di-stato-civile\/trascrizione-atti-di-nascita\/","title":{"rendered":"Trascrizione atti di nascita"},"content":{"rendered":"<p>La legge di conversione N. 74\/2025 di conversione del decreto-legge N. 36\/2025 ha riformato la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale \u00e8 <u>qui<\/u> disponibile (inserire link: <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91!vig=\">https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91!vig=<\/a>)<\/p>\n<p>Pertanto, in base alla nuova legge n. 91 del 1992 \u00e8 riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):<\/p>\n<ul>\n<li>il minore nato in Italia in qualsiasi data da genitore italiano;<\/li>\n<li>il minore che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha n\u00e9 pu\u00f2 avere nessun\u2019altra cittadinanza;<\/li>\n<li>il minore che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell\u2019articolo 3-bis<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>ISTANZE PERVENUTE ENTRO IL 27 MARZO 2025<\/li>\n<\/ol>\n<p>Solo le domande di trascrizione di atti di nascita presentate prima del 27 marzo 2025 alle ore 23.59 ora italiana, corredate della necessaria documentazione, seguono la normativa precedente.<\/p>\n<p>Per domande \u201cpresentate\u201d si intende:<\/p>\n<p>Le istanze di trascrizione di atti di nascita spedite per posta con tracciamento di data ed ora antecedenti al termine sopra indicato;<\/p>\n<p>Le istanze di trascrizione di atti di nascita spedite per posta senza tracciamento di data ed ora, e protocollate in arrivo dall\u2019Ufficio consolare prima del termine sopra indicato;<\/p>\n<p>In ogni altra circostanza, alle domande si applica la nuova normativa.<\/p>\n<p>B \u2013 ISTANZE PERVENUTE DAL 28 MARZO 2025<\/p>\n<p>In base alle nuove disposizioni il minore nato all\u2019estero da genitore\/i italiano\/i \u00e8 cittadino italiano se:<\/p>\n<ul>\n<li>un genitore ha esclusivamente la cittadinanza italiana (da dimostrare con certificati ufficiali rilasciati dalle autorit\u00e0 straniere: es. certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia alla cittadinanza straniera, certificato di non iscrizione alle liste elettorali)<\/li>\n<li>un nonno\/nonna ha al momento della nascita del minore \u2013 o aveva al momento della sua morte \u2013 esclusivamente la cittadinanza italiana (da dimostrare con certificati ufficiali rilasciati dalle autorit\u00e0 straniere: es. certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia alla cittadinanza straniera, certificato di non iscrizione alle liste elettorali)<\/li>\n<li>il minore non possiede e non pu\u00f2 possedere un\u2019altra cittadinanza (inclusi i casi di cittadinanza straniera trasmessa automaticamente o per nascita nel territorio straniero). IMPORTANTE: Anche se i genitori decidono di non registrare il figlio per l\u2019altra cittadinanza, il minore viene comunque considerato cittadino straniero se ha diritto a ottenerla automaticamente \u2192 in questo caso, la cittadinanza italiana non si trasmette.<\/li>\n<li>il genitore italiano \u00e8 stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio\/a ( da dimostrare con certificato storico di residenza da richiedere al Comune\/i italiano\/i dove si \u00e8 risieduto). Nota bene: Non ha rilevanza la residenza in Italia prima dell\u2019acquisto della cittadinanza italiana, n\u00e9 la residenza in Italia del genitore straniero.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si raccomanda di inviare la richiesta di trascrizione dell\u2019atto di nascita del minore esclusivamente se in possesso dei requisiti.<\/p>\n<p>Questa Ambasciata emetter\u00e0 formale provvedimento di preavviso di diniego in presenza di domande inviate incomplete.<\/p>\n<p>Qualora non si rientri in una delle categorie sopra esposte, si raccomanda di leggere le informazioni alla pagina \u201c<u><a href=\"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-straniero\/cittadinanza\/cittadinanza-e-adozione\/acquisto-della-cittadinanza-per-beneficio-di-legge-figli-minori-nati-allestero\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">DICHIARAZIONE DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER I MINORI STRANIERI FIGLI DI CITTADINI ITALIANI PER NASCITA (IURE SANGUINIS<\/a>)<\/u>\u201d, procedura che in alcuni casi permette l\u2019acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge.<\/p>\n<p><strong>Modalit\u00e0 di presentazione della richiesta di trascrizione<\/strong><\/p>\n<p>La richiesta pu\u00f2 essere presentata direttamente al proprio Comune di residenza o di iscrizione AIRE in Italia (Ufficio di Stato Civile), oppure all\u2019Ambasciata d\u2019Italia a Sofia nelle seguenti modalit\u00e0:<\/p>\n<p>a) Per posta all\u2019indirizzo dell\u2019Ambasciata d\u2019Italia a Sofia \u2013 Cancelleria consolare, ul. Shipka n.2, 1000 Sofia;<\/p>\n<p>b) Per il tramite del Consolato onorario competente per localit\u00e0 di residenza [<a href=\"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/it\/chi-siamo\/la-rete-consolare\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">cliccare qui<\/a>]<\/p>\n<p><strong>Per i nati in Paesi terzi<\/strong>, si prega di contattare la Cancelleria Consolare dell\u2019Ambasciata d\u2019Italia a Sofia per verificare la procedura da applicare.<\/p>\n<p><strong>Documenti da presentare per la trascrizione in Italia:<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>Richiesta trascrizione dell\u2019atto di nascita redatta su apposito formulario: <a href=\"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/RICHIESTA-TRASCRIZIONE-CERTIFICATO-DI-NASCITA.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">MODULO<\/a>;<\/li>\n<li>Atto di nascita rilasciato dal Comune bulgaro <u>in originale<\/u> su modello plurilingue ai sensi della Convenzione di Vienna del 1976. I nomi in alfabeto latino devono corrispondere al documento d\u2019identit\u00e0 italiano;<\/li>\n<li>Documentazione che prova il possesso di uno dei requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 o 4 del paragrafo B;<\/li>\n<li>Fotocopia del documento di identit\u00e0 di entrambi i genitori.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>N.B.<\/strong> L\u2019ATTO DI NASCITA RILASCIATO IN BULGARO E NON SU MODELLO PLURILINGUE (DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI NASCITA) deve essere munito di:<\/p>\n<ul>\n<li>Apostille ai sensi della Convenzione dell\u2019Aja del 1961<\/li>\n<li>Traduzione in italiano legalizzata dalle Autorit\u00e0 bulgare (servizio offerto da agenzie di traduzioni operanti in Bulgaria)<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il servizio di trascrizione dell\u2019atto di nascita \u00e8 gratuito.<\/p>\n<p><strong>TRASCRIZIONE DI ATTO DI NASCITA FUORI DAL MATRIMONIO<\/strong><\/p>\n<p>Per poter richiedere la trascrizione in Italia dell\u2019atto di nascita del proprio figlio, presentando la documentazione di cui sopra, occorre che il proprio matrimonio, se avvenuto antecedentemente alla nascita del figlio e celebrato all\u2019estero, sia trascritto. Se invece il bambino riporta il cognome paterno ed \u00e8 nato fuori dal matrimonio, \u00e8 necessario presentare l\u2019atto di nascita con l\u2019annotazione dell\u2019avvenuto riconoscimento del minore da parte del padre.<\/p>\n<p>Tale riconoscimento pu\u00f2 anche essere contenuto in un atto separato, formato successivamente alla nascita, presso il locale Ufficiale di stato civile o un notaio.<br \/>\nPer essere valido in Italia il riconoscimento effettuato all\u2019estero secondo la normativa locale\u00a0 deve rispettare le condizioni previste dal nostro Ordinamento (art. 250 e seguenti Codice civile) e deve essere contenuto in un atto debitamente legalizzato e tradotto in italiano\u00a0(v. sezione<em>\u00a0<a href=\"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/traduzione-e-legalizzazione-dei-documenti\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Traduzione e Legalizzazione dei documenti<\/a><\/em>).<\/p>\n<p>Qualora l\u2019atto di riconoscimento straniero, risultante dall\u2019atto di nascita o da atto separato, non risulti conforme ai requisiti contemplati dalla sopra citata normativa, sar\u00e0 necessario effettuare il riconoscimento di figlio presso l\u2019Ufficio consolare competente con un verbale\u00a0<em>ad hoc<\/em>\u00a0che andr\u00e0 ad integrare l\u2019atto di nascita da trascrivere (servizio su pagamento e previo appuntamento).<br \/>\nIl riconoscimento di figlio pu\u00f2 risultare anche da una sentenza straniera che, qualora rispondente ai requisiti previsti dalla Legge n.218\/1995, potr\u00e0 essere riconosciuta in Italia.<\/p>\n<p><strong>ATTRIBUZIONE COGNOME E NOME<\/strong><\/p>\n<p><strong>COGNOME<\/strong><\/p>\n<p>In seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 14 ottobre 2008, l\u2019atto di nascita di un cittadino italiano formato in uno Stato Membro dell\u2019Unione Europea viene trascritto in Italia riportando il cognome attribuito in base alle leggi di quello stesso Stato, anche laddove in esso sia vigente una disciplina del cognome difforme da quella prevista dall\u2019ordinamento italiano.<\/p>\n<p><strong>NOME<\/strong><\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 34 del DPR 396\/2000, \u00e8 vietato imporre al proprio figlio lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. I nomi stranieri devono essere espressi in lettere dell\u2019alfabeto italiano, con estensione alle lettere J, K, X, Y, W. Se il genitore intende dare al bambino un nome in violazione ai divieti stabiliti, l\u2019ufficiale dello stato civile del Comune lo avverte del divieto e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, forma l\u2019atto e ne d\u00e0 immediata notizia al Procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e pu\u00f2 essere composto da uno o pi\u00f9 elementi, anche separati, e comunque non superiori a tre. A tal fine, si ritiene opportuno consigliare ai genitori di evitare di imporre ai propri figli nomi che possono trarre in equivoco circa il sesso degli stessi.<\/p>\n<ul>\n<li>\u00a7\u00a7\u00a7\u00a7<\/li>\n<\/ul>\n<p>Con l\u2019entrata in vigore, il 3 dicembre 2024, della Legge 4 novembre 2024 n. 169, il reato di surrogazione di maternit\u00e0 commesso da cittadino italiano \u00e8 perseguibile anche all\u2019estero e punito ai sensi della legge italiana. Ci\u00f2 indipendentemente dal fatto che la relativa pratica sia consentita nel paese estero in cui ha avuto luogo. Al reato di surrogazione di maternit\u00e0 si applica la pena prevista dall\u2019art. 12, comma 6, della Legge 19 febbraio 2004 n. 40, che gi\u00e0 lo prevedeva e sanzionava sul territorio nazionale.<\/p>\n<p>Si attira pertanto l\u2019attenzione degli utenti sulla circostanza che, in applicazione dell\u2019art. 38, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 2011 n. 71, l\u2019Autorit\u00e0 consolare cui venga presentato l\u2019atto di nascita di un bambino che risulti, o si possa presumere, essere nato mediante surrogazione di maternit\u00e0, sar\u00e0 tenuta a comunicare alla competente Autorit\u00e0 giudiziaria nazionale la relativa ipotesi di reato, in concomitanza con l\u2019invio dell\u2019atto stesso al Comune italiano di riferimento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"La legge di conversione N. 74\/2025 di conversione del decreto-legge N. 36\/2025 ha riformato la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale \u00e8 qui disponibile (inserire link: https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91!vig=) Pertanto, in base alla nuova legge n. 91 del 1992 \u00e8 riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita): il minore nato in Italia [&hellip;]","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"parent":10212,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-10217","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/10217","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10217"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/10217\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":11790,"href":"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/10217\/revisions\/11790"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/10212"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambsofia.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10217"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}