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EMERGENZA COVID-19: proroga scadenza – richiesta RADIAZIONE AUTOVEICOLI DAL PRA

AGGIORNAMENTO EMERGENZA COVID-19: La facolta’ di richiedere la cancellazione dal PRA attraverso l’ufficio consolare in deroga alla normativa generale, possibile fino ad aprile 2020, e’ stata prorogata fino a nuova data da determinarsi, al fine di aiutare gli interessati che a causa dell’emergenza sanitaria non abbiano potuto farvi fronte nei modi richiesti, purche’ il veicolo sia stato esportato in Bulgaria entro il 31.12.2019.

 

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Con l’istituzione del documento unico di circolazione e di proprieta’ con decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 98 a partire dal 1.1.2020 e con l’entrata in vigore nella stessa data del nuovo testo dell’art.103, comma 1, del codice della strada, i proprietari/o aventi titolo, di autoveicoli, motocicli e rimorchi con targa italiana che vogliono esportarli definitivamente all’estero DEVONO chiederee all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A.,restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione e’ disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo,in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione il veicolo cancellato puo’ circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall’articolo 99.
Pertanto,dal 1.1.2020,non sara’ piu’ possibile esportare veicoli senza la loro preventiva radiazione, che potra’ avvenire solo a condizione che il veicolo sia sottoposto a nuova revisione, se l’ultimo controllo tecnico risale a piu’ di sei mesi anteriori alla data di richiesta di radiazione, e che il controllo tecnico dia esito “regolare”.
Al fine della reimmatricolazione in altri Stati, in fase di prima applicazione della nuova disciplina il veicolo radiato sara’ munito, oltre che di un foglio di via e di targhe provvisorie per il transito ai varchi di confine, della carta di circolazione originale annullata per esportazione e non valida per la circolazione.
Al riguardo, nel corso del 2020, nell’ambito della attuazione della riforma recata dal decreto legislativo n. 98/2017 saranno realizzate procedure semplificate delle quali verra’ data notizia a tutti gli utenti e gli operatori professionali interessati.

AVVISO
Per i veicoli esportati entro il corso del 2019 fino al 31.12.2019 si fa presente che e‘ ammessa ancora,in via transitoria ,la possibilita’ di richiedere la radiazione successivamente alla effettiva reimmatricolazione all’estero, per il tramite degli ufficio consolari all’estero secondo le istruzioni operative ancora vigenti diramate dall’Automobile Club d’Italia e consultabili sul sito www.aci.it alla sezione servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/esportazione, allegando copia della carta di circolazione estera attestante l’avvenuta reimmatricolazione anche se emessa in data successive al 31.12.2019.

Maggiori informazioni all’indirizzo https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/autoveicoli_e_patenti/radiazionepra.html