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RECENTI MISURE ADOTTATE DALLE AUTORITA’ BULGARE

 

LE TRADUZIONI DELLA SELEZIONE DI PROVVEDIMENTI RIPORTATI IN QUESTA PAGINA NON SONO UFFICIALI.

SI INVITA QUINDI A FARE SEMPRE RIFERIMENTO AL TESTO ORIGINALE.

ORDINANZA N. RD-01-189/28.04.2022

(traduzione non ufficiale)

di revoca dell’Ordinanza N. RD-01-152 del 30.03.2022, modificata e integrata con l’Ordinanza N. RD-01-170 del 12.04.2022

Ai sensi dell’art. 61, par. 2 della Legge per la salute, dell’art. 73 del Codice di Procedura Amministrativa, dell’art. 2, par. 1, dell’art. 3, par. 1 e dell’art. 5 della Normativa per le condizioni e l’ordine di attuazione del controllo sanitario frontaliero della Repubblica di Bulgaria, adottata con il Decreto N. 272 del Consiglio dei ministri del 2006, in relazione al Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 riguardo al quadro di rilascio, verifica e adozione dei certificati operativamente compatibili di vaccinazione, di un esame effettuato o di guarigione dal COVID-19 (Certificato COVID dell’UE) al fine della facilitazione dello spostamento libero in tempo di pandemia dal COVID-19, al Regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione del 21 dicembre 2021 di modifica dell’applicazione del Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo al periodo di adozione dei certificati vaccinali, rilasciati in formato certificato COVID digitale dell’UE, in cui è indicato che è stata completata la serie vaccinale principale e al Regolamento delegato (UE) 2022/256 della Commissione del 22 febbraio 2022 di modifica del Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo al rilascio dei certificati di guarigione sulla base dei test rapidi dell’antigene

ORDINO:
1. Revoco l’Ordinanza N. RD-01-152 del 30.03.2022, modificata e integrata con l’Ordinanza N. RD-01-170 del 12.04.2022.

2. L’Ordinanza entra in vigore il 01.05.2022.

3. L’Ordinanza sia pubblicata sulla pagina internet del Ministero della Salute.

L’Ordinanza è oggetto di impugnazione entro un mese dalla sua pubblicazione sulla pagina internet del Ministero della Salute davanti al foro amministrativo competente conformemente al Codice di Procedura Amministrativa.

Documento originale in bulgaro

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ORDINANZA N. RD-01-14/ 11.01.2022

(Traduzione non ufficiale)

di modifica dell’Ordinanza N. RD-01-724 del 22.12.2020, modificata con (omissis) e l’Ordinanza N. RD-01-992 del 03.12.2021

Ai sensi dell’art. 29 del Decreto N° 21 del 2005 circa l’ordine di registrazione, comunicazione e rendicontazione delle malattie contagiose e dell’art. 73 del Codice di Procedura Amministrativa

ORDINO:

1. Nell’Ordinanza N° RD-01-724 del 22.12.2020, modificata con (omissis) e l’Ordinanza N. RD-01-992 del 03.12.2021, l’Allegato N. 3 al c. 7 si modifica come segue:

Allegato N°3 al c. 7:

Le strutture mediche e di terapia, nonché gli Ispettorati sanitari regionali per l’effettuazione di esame di diagnosi medica altamente specializzato “Reazione a catena della polimerasi per il rilievo del COVID-19

2. L’Ordinanza sia pubblicata sul sito internet del Ministero della Salute.

L’Ordinanza è impugnabile entro un mese dalla sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della Salute dinanzi al tribunale amministrativo competente conformemente al Codice di Procedura Amministrativa.

Documento originale in bulgaro

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ORDINANZA N. RD-01-13 /11.01.2022

(traduzione non ufficiale)

per la modifica e l’integrazione dell’ordinanza RD-01-610 del 22.10.2020, integrata con l’ordinanza RD-01-177 del 22.03.2021

Ai sensi dell’art. 61, comma 7, 9 e 16 della Legge per la salute, art. 73 del Codice di procedura amministrativa e in relazione alla proposta dell’ispettore sanitario generale

ORDINO:

1. Nell’ordinanza RD-01-610 del 22.10.2020, integrata con l’ordinanza RD-01-177 del 22.03.2021 si apportano le seguenti modifiche e integrazioni:

а) al c. 2 le parole “14 giorni” vengono sostituite con “10 giorni”;

b) c. 7 viene revocato;

c) al c. 8 le parole “e 7” vengono cancellate, e le parole “dalla durata di 14 giorni” vengono sostituite con “dalla durata di 10 giorni”;

d) c. 8a viene revocato;

e) al c. 10 le parole “e 7” vengono cancellate;

f) al c. 13 le parole “dalla durata di 10 giorni” vengono sostituite con “dalla durata di 7 giorni”;

g) viene creato il c. 13a:

“13а. Il direttore del rispettivo Ispettorato sanitario regionale può revocare la prescrizione di quarantena per le persone che rappresentano un contatto stretto che hanno ricevuto una dose aggiuntiva (di richiamo) del vaccino contro il COVID-19 se inviano per posta elettronica un documento che mostra il risultato negativo di un test di reazione a catena della polimerasi per il COVID-19 eseguito 72 ore dopo essere state sottoposte a quarantena. La prescrizione è revocata entro 24 ore dalla presentazione del documento che dimostra l’esito negativo del test.”

2. L’isolamento, rispettivamente la quarantena delle persone, alle quali sono state emesse prescrizioni di isolamento, rispettivamente di quarantena al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, cessa allo scadere del termine in esse indicato.

3. L’ordinanza entra in vigore dal 11.01.2022

4. L’ordinanza deve essere pubblicata sulla pagina internet del Ministero della Salute.

L’Ordinanza è oggetto di impugnazione entro un mese dalla sua pubblicazione sulla pagina internet del Ministero della Salute dinanzi al Tribunale amministrativo competente, conformemente al Codice di Procedura Amministrativa.

Documento originale in bulgaro

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ORDINANZA N. RD-01-1031/15.12.2021

(traduzione non ufficiale)

Ai sensi dell’art. 59, par. 1, c. 1 e par. 2 della Legge per la salute, e dell’art. 5 del Decreto N° 15 del 2005 circa l’imunizzazioni nella Repubblica di Bulgaria in relazione al Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 riguardo al quadro di rilascio, controllo e accettazione di certificati vaccinali operativamente compatibili, di esame effettuato per e di guarigione da COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) allo scopo della facilitazione della libera circolazione in tempo di pandemia da COVID-19 e con la Decisione di esecuzione (UE) 2021/2014 della Commissione del 17 novembre 2021 di modifica della Decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 per la definizione delle specifiche tecniche e le regole di applicazione del quadro di fiducia del certificato COVID digitale dell’UE, introdotto con il Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo e del Consiglio

ORDINO:

1. Affermo i modelli del certificato COVID digitale dell’UE (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) per effettuata vaccinazione per il COVID-19 con la dose di richiamo (rivaccinazione) inoculata per il COVID-19, come segue:

(a) Certificato COVID digitale dell‘UE (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) per la dose di richiamo inoculata a seguito del completamento del ciclo vaccinale con un vaccino monodose, come dall’Allegato N° 1;

(b) Certificato COVID digitale dell’UE (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) per la dose di richiamo inoculata a seguito del completamento del ciclo vaccinale con un vaccino a due dosi, come dall’Allegato N° 2;

2. I certificati di cui al c. 1 vengono generati nel registro elettronico delle immunizzazioni a seguito dell’iscrizione della rivaccinazione effettuata e si rilascia su richiesta della persona che ha ricevuto il vaccino per il COVID-19 dallo specialista medico che ha inoculato il vaccino o dal proprio medico di medicina generale.

3. I certificati di cui al c. 1 possono scaricarsi in formato elettronico anche dalla persona vaccinata dal sito internet del Sistema informativo sanitario nazionale – https://his.bg.

4. Il certificato COVID digitale dell’UE per la dose di richiamo inoculata (rivaccinazione) per il COVID-19 viene generato nel registro elettronico delle immunizzazioni anche per tutte le dosi di richiamo (rivaccinazioni) inoculate entro il 19 dicembre 2021.

5. L’Ordinanza entra in vigore dal 20 dicembre 2021.

Allegato al c. 1, lettera (а)

Allegato al c. 1, lettera (b)

 

Documento originale in bulgaro

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ORDINANZA N. RD-01-1030/ 15.12.2021

(Traduzione non ufficiale)

di modifica dell’Ordinanza RD-01-726 del 23.12.2020 per l’avvio della campagna vaccinale contro il COVID-19, modificata ed integrata con (omissis) e l’Ordinanza RD-01-950 del 19.11.2021

Ai sensi dell’art. 59, par. 1, c. 4 e par. 2 della Legge per la Salute e dell’art. 5 del Decreto N° 15 del 2005 circa le immunizzazioni nella Repubblica di Bulgaria e in relazione all’attuazione del Piano nazionale vaccinale contro il COVID-19 nella Repubblica di Bulgaria, approvato con il Decreto N. 896 del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2020.

ORDINO:

1. Nell’Ordinanza RD-01-726 del 23.12.2020, modificata ed integrata dalla (omissis) e l’Ordinanza N. RD-01-950 del 19.11.2021, l’Allegato N. 1 al c. 3a viene modificato come segue: Consultare qui

Documento originale in bulgaro

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ORDINANZA N. RD-01-915 DEL 09.11.2021
di modifica e integrazione dell’Ordinanza N. RD-01-890 del 03.11.2021
(traduzione non ufficiale)

I. Nell’Ordinanza N. RD-01-890 del 03.11.2021 si eseguono le seguenti modifiche ed

Integrazioni:

1. Del comma I, 32:

(а) alla lettera (а) le parole “esito negativo da un test prima dell’ingresso nella struttura/all’evento” si sostituiscono con „esito da un test”;

(b) alla lettera (bb) alla fine si aggiunge “o un attestato circa la presenza di anticorpi contro il SARS-CoV-2”.

2. Al punto II, 3 viene creato il comma (d):

(d) Certificato per la presenza di anticorpi contro il SARS-CoV-2, comprovato da un test di laboratorio quantitativo di IgG Anti-SARS-CoV2 con valori superiori a 150 BAU/ml. L’esame viene eseguito con test diagnostici di laboratorio (dispositivi medici in vitro – IVD), provvisti della segnatura “CE” e inseriti nella banca dati del Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea a partire dal 03.11.2021. I test devono avere almeno 97% di specificità e almeno 92% di sensibilità (corretto con l’ordinanza n. 919 del 10.11.2021). Il certificato si genera dal Sistema informativo nazionale per la lotta contro il COVID-19 solo per le persone con risultati di laboratorio corrispondenti a quanto specificato ed è disponibile in formato elettronico sul sito del Sistema Informativo Sanitario Nazionale – https://his.bg. Il certificato ha una validità fino a 90 giorni dalla data del test di laboratorio e viene rilasciato per gli esami eseguiti dopo l’entrata in vigore della presente Ordinanza.”

II. L’Ordinanza entra in vigore dal 11.11.2021.

III. L’Ordinanza venga pubblicata sul sito internet del Ministero della Salute.

L’Ordinanza è oggetto di impugnazione entro un mese dalla sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della Salute davanti al tribunale amministrativo competente di cui al Codice di Procedura Amministrativa.

Documento originale in bulgaro

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ORDINANZA N. 373 DEL 27 MAGGIO 2021

(traduzione non ufficiale) 

I. Si introducono le seguenti misure anti epidemiche temporanee sul territorio della Repubblica di Bulgaria a partire dal 01.06.2021 al 31.07.2021:

1. Tutti i datori di lavoro e gli organi addetti all’impego organizzano l’attuazione delle misure anti epidemiche si luoghi di lavoro come segue:
a) Aerazione sistematica e disinfezione ai sensi dell’algoritmo indicato nell’Allegato N°1;
b) divieto di accesso ai locali di lavoro di persone con sintomi di malattie respiratorie acute (elevata temperatura corporea, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto, alterazione o perdita del gusto ecc.;
c) istruzioni al personale su come mantenere la corretta igiene delle mani secondo quanto indicato nell’Allegato n. 2, fornitura di sapone, acqua e disinfettante;
d) organizzazione degli spazi lavorativi in modo tale da garantire un distanziamento fisico tra le persone di almeno 1,5 m e qualora ciò risulti impossibile, obbligo di indossare mascherina facciale protettiva;
e) fornitura di dispositivi di protezione individuale al personale in funzione della specificità del lavoro e della valutazione del rischio sul posto di lavoro (mascherine, visiere, guanti ecc.).

2. Tutti i datori di lavoro e gli uffici di assunzione forniscono mascherine facciali protettive ai lavoratori e agli dipendenti che svolgono le loro attività lavorative all’aperto e sono impossibilitati a osservare il distanziamento fisico di 1,5 m.

3. Il processo lavorativo degli organi di gestione collettiva e dei dipendenti è da svolgersi, ove possibile, a distanza (lavoro da casa/lavoro a distanza) oppure implementando un orario di lavoro con limiti variabili o lavoro a turni. I datori di lavoro dovranno approvare un grafico per la fruizione delle pause regolamentate, ove applicabile, unitamente all’applicazione di altre misure preventive e metodologie lavorative, secondo le specifiche della relativa attività lavorativa, che assicurino un livello maggiore di protezione dei lavoratori, compresa la limitazione di contatti non essenziali all’interno del luogo di lavoro.

4. Nel caso il servizio diretto per i clienti richiedesse una distanza inferiore a 1,5 m. è obbligatorio l’utilizzo di mascherine di protezione. Eccezione a questo obbligo viene ammessa in caso di presenza di una barriera in vetro o altro materiale trasparente che permetta la pulizia a umido o disinfezione.

5. Tutte le persone fisiche o giuridiche, titolari o gestori di esercizi di pubblica utilità, commerciali o altri esercizi eroganti servizi ai cittadini applicano, oltre alle misure di cui ai punti 1 e 4, anche le seguenti misure anti epidemiche:
a) organizzazione delle attività lavorative nei locali e negli spazi attigui all’aperto in modo tale da garantire una distanza minima di 1,5 m tra le persone che usufruiscono dei rispettivi servizi;
b) fornitura di disinfettante all’ingresso dell’esercizio;
c) organizzazione di controllo all’ingresso dell’esercizio sul numero delle persone che vi entrano e se munite di mascherine facciali protettive;
d) informazione, tramite insegne messe in un posto ben visibile o altre modalità, per gli utenti dei servizi circa l’obbligo di mantenere il distanziamento fisico, la corretta igiene delle mani e di indossare mascherina facciale protettiva durante la visita del rispettivo esercizio.

6. Tutti i soggetti eroganti servizi amministrativi o di altro genere ai cittadini devono utilizzare i mezzi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e, ove possibile, erogare i rispettivi servizi in modalità telematica.

7. Tutte le persone che si trovano in luoghi pubblici al chiuso, compresi mezzi di trasporto pubblico, strutture ospedaliere e sanitarie, farmacie, negozi di ottica, centri nazionali per la tutela della salute pubblica, enti amministrativi e altri luoghi in cui si erogano servizi o cui i cittadini hanno accesso, stazioni ferroviarie e dei pullman, aeroporti, stazioni metropolitane, esercizi commerciali, chiese, monasteri, luoghi di culto, musei ecc., sono tenute a indossare mascherine facciali, monouso o riutilizzabili, utilizzate secondo le indicazioni di cui all’Allegato n. 3.

8. Tutti i soggetti che si trovano in luoghi pubblici all’aperto dove vi è assembramento di persone e impossibilità di osservare il distanziamento fisico di 1,5 m. hanno l’obbligo di indossare mascherine facciali, monouso o riutilizzabili, utilizzate secondo le indicazioni di cui all’Allegato n.3.

9. È ammessa eccezione dell’obbligo di cui al punto 7 е 8 per:
a) i clienti nei locali dove si mangia e si beve;
b) gli atleti che praticano l’attività sportiva al chiuso e all’aperto durante lo svolgimento dell’attività fisica;
c) i partecipanti alle manifestazioni quali congressi, conferenze, briefing, conferenze stampa e seminari durante gli interventi (lezioni, presentazioni ecc.) osservando il distanziamento fisico di 1,5 dal resto dei partecipanti;
d) i partecipanti (presentatori e ospiti) a trasmissioni televisive osservando il distanziamento fisico di 1,5 dal resto dei partecipanti;
e) i bambini di età minore di 6 anni.

10. Ai sensi dei punti 7 e 8 sono definiti “luoghi pubblici” i luoghi di libero accesso e/o destinati a uso pubblico.

11. La misura anti epidemica richiedente un distanziamento fisico di almeno 1,5 m tra le persone che non sono componenti della stessa famiglia/ non condividono la stessa abitazione va osservata da tutte le persone che si trovano nei luoghi pubblici all’aperto.

II. Le misure anti epidemiche di cui al punto I, punti 1 – 5, sono obbligatorie per tutti i datori di lavoro/uffici di assunzione e persone fisiche e giuridiche, titolari o gestori di esercizi di pubblica utilità, commerciali o altri esercizi eroganti servizi ai cittadini, nonché per gli organizzatori di manifestazioni di massa di qualsiasi natura.

III. I soggetti di cui al punto II sono responsabili dell’organizzazione e dell’applicazione delle misure anti epidemiche introdotte con la presente Ordinanza.

IV. I Ministri e i Capi degli altri Dicasteri, secondo le proprie competenze funzionali, danno indicazioni circa l’applicazione delle misure anti epidemiche introdotte con la presente Ordinanza negli esercizi e nelle attività da loro controllate, e ne organizzano l’attuazione e il controllo.

V. L’Ordinanza n. RD-01-273 del 29.04.2021 si revoca.

VI. La presente Ordinanza entra in vigore dal 01.06.2021.

Documento originale in bulgaro

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ORDINANZA n. 610 DEL 22 OTTOBRE 2020

(traduzione non ufficiale)

 1. Sono soggetti a isolamento obbligatorio e/o cure ospedaliere su proposta del medico curante i seguenti casi confermati di COVID-19:

a) soggetti anziani di età pari o superiore ai 60 anni, in funzione del decorso clinico della malattia;

b) soggetti con malattie croniche concomitanti e/o condizioni immunocompromesse, in funzione del decorso clinico della malattia;

c) soggetti con decorso clinico grave, come fiato corto e difficoltà respiratorie, comparsa di espettorato o emottisi;

d) soggetti impossibilitati all’isolamento e cure presso il proprio domicilio, indipendentemente dal decorso clinico della malattia.

2. Sono soggetti ad isolamento obbligatorio e/o cure presso il domicilio per un periodo di 14 giorni dalla data del test di laboratorio di conferma i seguenti casi confermati di COVID-19:
a) portatori sani/asintomatici;

b) lievi disturbi clinici (temperatura corporea inferiore ai 38°, tosse, perdita dell’olfatto, compromissione o perdita del gusto, malessere, rinorrea, gola infiammata, sintomi gastrointestinali quali nausea, vomito e/o diarrea, senza cambiamenti nello stato mentale, ovvero confusione e letargia) e senza malattie croniche concomitanti e/o condizioni immunocompromesse.

c) soggetti di cui al punto 1 che hanno esplicitamente dichiarato per iscritto la propria rinuncia al ricovero.

3. L’isolamento obbligatorio al soggetto come da punto 1 si esegue con prescrizione da modello secondo l’Allegato 1 del direttore dell’ispettorato sanitario regionale competente su indicazione del medico che ha indicato il ricovero al soggetto. La prescrizione viene allegata all’anamnesi del paziente nella struttura ospedaliera.

4. L’isolamento obbligatorio e/o le cure presso il domicilio al soggetto come da punto 2 si eseguono con prescrizione da modello secondo l’Allegato 2 del direttore dell’ispettorato sanitario regionale competente su indicazione del medico curante basato su una valutazione del rischio epidemico esistente.

5. I soggetti come da punto 1 vengono dimessi dal rispettivo istituto medico per cure ospedaliere a seguito del giudizio del medico curante e in presenza di un miglioramento clinico, compresa la riduzione dei sintomi di fiato corto, tosse, miglioramento dei risultati degli esami di laboratorio quali: proteina c reattiva, ferritina e lattato deidrogenasi, non necessità di una terapia con l’ossigeno, non aumento della temperatura corporea oltre i 37,8° senza assunzione di antipiretici per 48 ore e possibilità di un successivo isolamento domiciliare, attenendosi al regime di cura suggerito.

6. I soggetti che necessitano di successive cure mediche in una struttura ospedaliera, i soggetti sistemati in luoghi eroganti servizi sociali ai sensi della Legge sui Servizi sociali e i soggetti impossibilitati all’isolamento e cure presso il proprio domicilio perché coabitano con persone appartenenti ai gruppi a rischio di cu al punto 1 a), b) e d), vengono dimessi dall’istituto medico per cure ospedaliere quando con adeguata documentazione a supporto si attesta che hanno almeno 10 giorni dall’avvertimento dei disturbi clinici COVID-19, e almeno altri tre giorni successivi, in cui si manifesta nessun sintomo clinico (compreso non aumento della temperatura corporea senza assunzione di antipiretici e senza sintomi di problemi respiratori)

7. Dopo la dimissione dall’istituto medico per cure ospedaliere i soggetti come da punto 5 e 6 vengono sottoposti a isolamento obbligatorio presso il domicilio per un periodo di 14 giorni con prescrizione su modello dell’Allegato 2 del direttore dell’ispettorato sanitario regionale competente.

8. L’isolamento dei soggetti come da punti 2 e 7 presso il domicilio viene sospeso a conclusione dell’isolamento obbligatorio per un periodo di 14 giorni.

9. Il controllo medico dei soggetti posti in isolamento presso il domicilio avviene tramite il medico generico o il medico curante dell’istituto medico che ha effettuato le cure ospedaliere.

10. Durante il periodo di isolamento obbligatorio presso il domicilio i soggetti come da punti 2 e 7 sono obbligati a non lasciare le proprie abitazioni o il luogo da loro indicato presso il quale risiederanno per il periodo prescritto, osservando le istruzioni indicate nell’Allegato 3.

11. In caso di peggioramento dello stato di salute, indipendentemente della causa, gli soggetti di cui al punto 10 informano il medico che sta effettuando il controllo e, qualora non riuscissero a contattarlo, ne informano il Centro regionale di pronto soccorso al numero 112.

12. Il medico di cui al punto 11 provvede a tutte le attività necessarie per valutare lo stato di salute e, qualora il soggetto necessitasse di ricovero, informa al riguardo tramite il numero 112 il Centro regionale di pronto soccorso affinché provvedesse a organizzare il rispettivo trasporto fino all’istituto medico per cure ospedaliere.

13. Tutti i contatti stretti con il caso confermato di COVID-19, in conformità all’Allegato 4, vengono posti in quarantena presso il domicilio o altro luogo presso il quale il soggetto ha indicato che risiederà con prescrizione su modello come da Allegato 5 del direttore dell’ispettorato sanitario regionale competente o funzionario da lui incaricato, per un periodo di 10 giorni a partire dall’ultimo contato con il malato.

14. Conformemente al punto 13 vengono posti in quarantena della durata di 10 giorni anche i soggetti entrati nel territorio del Paese da altre nazioni indicate nell’ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell’art. 61, comma 2 e art. 63 comma 4 della Legge sulla Salute.

15. Durante il periodo della quarantena i soggetti come da punto 13 e 14 non sono autorizzati a lasciare le proprie abitazioni o il luogo da loro indicato presso il quale risiederanno per il periodo prescritto, osservando le istruzioni indicate nell’Allegato 6.

16. Il controllo medico dei soggetti posti in quarantena avviene tramite il loro medico generico e, quando ne sono sprovvisti, da parte del rispettivo ispettorato sanitario regionale.

17. Se alla scadenza del termine stabilito dalla prescrizione non si sono manifestati sintomi da COVID-19, in conformità all’attuale definizione del caso, la quarantena viene sospesa.

18. Al manifestarsi di sintomi di COVID-19 (febbre alta, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell’olfatto, alterazione o perdita del gusto, e altri) o di peggioramento dello stato di salute per un’altra ragione i soggetti sono tenuti a prendere contattato telefonicamente con il proprio medico generico o con il rispettivo ispettorato sanitario regionale dove riceveranno istruzioni a seconda del caso.

19. Le prescrizioni con le quali si pongono in quarantena i soggetti come da punto 14 possono essere rilasciate in forma elettronica, se tecnicamente possibile. La conoscenza del contenuto è certificata mediante firma, apposta su apparecchio elettronico, e sottoscrizione della dichiarazione di conoscenza del contenuto della prescrizione.

20. L’Ordinanza è in vigore fino alla sua esplicita revoca dipendente dall’esistente rischio epidemico di diffusione del COVID-19 sul territorio del Paese.

21. La presente Ordinanza abroga l’Ordinanza n. RD-01-604 del 13.10.2020.

Documento originale in bulgaro

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